STATUTO ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ISONTINA LILT
ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO AI SENSI DELL’ART. 82, COMMI 3 E 5 D.LGS. 117/2017
TITOLO PRIMO
denominazione – sede – scopi – durata
Articolo 1
1. E’ costituita l'”Associazione Provinciale Isontina LILT ODV”, di seguito chiamata Associazione Provinciale, quale articolazione territoriale della “LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI”.
2. La natura giuridica dell’Associazione Provinciale Isontina è Organizzazione di Volontariato. Pertanto, all’esito della Riforma del Terzo Settore, lo Statuto dell’Associazione è modificato nel presente facendo acquisire alla stessa la veste di Organizzazione Di Volontariato. La denominazione estesa “Associazione Provinciale Isontina LILT Organizzazione Di Volontariato – Ente del Terzo Settore” o quella abbreviata, “LILT ODV – ETS”, sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.
Articolo 2
1. L’Associazione Provinciale ha sede in Monfalcone, Via Galvani 1 (Distretto Sanitario San Polo).
2. Il Consiglio Direttivo Provinciale (CDP) potrà, con propria deliberazione modificare l’indirizzo della sede all’interno del medesimo Comune e potrà istituire e sopprimere delegazioni fiduciarie, uffici e/o strutture all’interno del medesimo Comune e potrà istituire e sopprimere delegazioni fiduciarie, uffici e/o strutture tecniche amministrative, nell’ambito territoriale Provinciale, previo parere della Sede Centrale della LILT, senza che ciò comporti modifiche del presente atto.
Articolo 3
1. L’Associazione, opera a livello provinciale come entità rapportata alla LILT nazionale, ferma restando la propria natura di organismo costituito su base associativa autonoma e disciplinata dalla normativa di diritto privato ed in armonia con quanto in materia disposto dal Codice per il Terzo Settore. Ha durata illimitata fatta salva l’adozione dei provvedimenti straordinari dello Statuto Nazionale LILT relativamente al riconoscimento concesso all’Associazione di qualificarsi quale associazione dell’Ente da parte del Consiglio Direttivo Nazionale della LILT, per gli aspetti associativi che rapportano l’Associazione Provinciale alla struttura centrale.
2. L’Associazione è un’Organizzazione di Volontariato costituita in forma di associazione non riconosciuta, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi delle seguenti attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri soci:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Articolo 4
1. In particolare, fermo quanto disposto al comma 2 dell’articolo precedente, l’Associazione si propone il conseguimento di finalità ideali, tese a promuovere e realizzare, attenendosi alle direttive impartite dagli organi centrali dell’Ente limitatamente al proprio ambito territoriale, ogni tipo di iniziativa per far conoscere, potenziare a valorizzare gli scopi della Lega stessa ed essenzialmente la ricerca e la prevenzione nel campo delle malattie oncologiche. Segnatamente, le attività che l’associazione si propone di compiere per il conseguimento della propria finalità ideale, consistono in:
a) Iniziative di studio e ricerche in campo oncologico;
b) Attività di informazione e di educazione alla salute;
c) Realizzazione dei programmi per la formazione e l’aggiornamento del personale medico e non medico e dei volontari;
d) Attività di prevenzione oncologica e di diagnosi precoce, di assistenza psico-sociale, di riabilitazione e di assistenza domiciliare, anche attraverso varie espressioni di volontariato, nel rispetto della normativa concernente le singole professioni sull’assistenza sanitaria;
e) Programmazione oncologica elaborata in sede centrale e periferica, curando in costante collegamento con le varie istituzioni pubbliche e private qualificate aventi finalità oncologiche e correlate all’oncologia;
f) Interscambio di informazioni con organizzazioni similari;
g) Raccolta del supporto economico con quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, ed attività di Raccolta Fondi per la lotta contro i tumori, come definita al successivo comma 3 del presente articolo;
h) Iniziative per il miglioramento della qualità della vita e dell’assistenza oncologica.
2. L’Associazione può esercitare, a norma dell’articolo 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra elencate, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con Decreto ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo Provinciale.
3. L’Associazione può esercitare, a norma dell’articolo 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
4. Tutte le attività sopra menzionate sono svolte dall’Associazione avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività a favore dell’Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. I Volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
5. L’attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai Volontari possono essere rimborsate dall’ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo Provinciale. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
7. L’Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari per il regolare funzionamento. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all’articolo 33 c.1 del d.lgs. 3 luglio 2017 n°117.
TITOLO SECONDO
Categoria di soci e quota sociale
Articolo 5
1. L’Associazione Provinciale è formata dalle seguenti categorie di soci, così come regolamentate dall’articolo 3 dello Statuto della LILT:
Soci Ordinari;
Soci aderenti;
Soci Sostenitori;
Soci Benemeriti;
Soci Onorari.
2. La classificazione delle suddette categorie di soci avviene secondo quanto previsto dall’articolo 3 dello statuto Nazionale della LILT. La LILT provinciale può associare anche altri enti di terzo settore o senza scopo di lucro, con i limiti di cui all’articolo 32, comma 2, del Codice del Terzo Settore.
3. L’Associazione Provinciale, previa adozione di apposito regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo Provinciale e notificato alla Sede Centrale, può conferire attestati di onore e funzioni onorarie ai soci che si siano contraddistinti per meritoria attività a sostegno della LILT, sentito il parere della Sede Centrale.
4. L’Associazione Provinciale è tenuta, in base al rapporto associativo, a comunicare entro e non oltre il 31 (trentuno) gennaio di ogni anno il numero di soci alla Sede Centrale.
5. I soci dell’Associazione Provinciale della LILT, sempre in relazione al rapporto associativo in essere, ricevono una tessera conforme al modello approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale con l’indicazione anche dell’Associazione Provinciale Isontina.
6. L’aspirante socio acquisisce lo stato di socio dell’Associazione previa domanda di iscrizione fatta per iscritto e indirizzata al Consiglio Direttivo Provinciale, con le modalità di seguito previste.
7. Il Consiglio Direttivo Provinciale, entro 30 (trenta) giorni dalla data della domanda dell’aspirante socio, la esamina senza alcun pregiudizio o intento discriminatorio e, accettata la richiesta di entrare a far parte dell’Associazione, annota l’iscrizione nel libro dei Soci, comunicando l’avvenuta ammissione al richiedente.
8. Il diniego di iscrizione deve essere motivato e comunicato. Avverso detto diniego è possibile presentare ricorso entro 60 (sessanta) giorni all’Assemblea che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.
9. Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo o in seguito alla pronuncia di cui al comma precedente, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell’Associazione.
10. La quota associativa è decisa annualmente dal Consiglio Direttivo, non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
11. Gli associati hanno il diritto di:
A) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
B) essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
C) Frequentare i locali dell’Associazione;
D) – partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
E) concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
F) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’esercizio di attività associative;
G) prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
12. Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali dell’Associazione Provinciale. La richiesta è esaminata dal Presidente dell’Associazione Provinciale. Qualora non vi sia dubbio alcuno sull’identità del socio, sulla legittimazione del socio richiedente e sulla sussistenza dell’interesse personale e concreto all’accesso, essa è accolta senza ulteriori formalità. Nel caso non fosse possibile l’accesso immediato, viene stabilito un altro giorno e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta formalizzata. In presenza di eventuale diniego all’accesso, il socio rivolge richiesta al CDP e, per conoscenza alla Sede Centrale LILT, chiedendo un pronunciamento al riguardo. Ove perdurasse ancora il diniego di accesso anche da parte del CDP, il socio ha facoltà di rivolgersi direttamente all’Assemblea Provinciale e, per conoscenza alla Sede Centrale. Il socio che esamina i libri sociali è tenuto alla riservatezza sulla documentazione esaminata.
13. Gli Associati minorenni non possono farsi rappresentare per essere eletti alle cariche sociali, e cioè nella funzione di elettorato passivo. Sino al raggiungimento della maggiore età, i soci minorenni sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all’elettorato attivo.
Articolo 6
1. Ciascun socio ha diritto di esercitare un solo voto nelle riunioni dell’organo assembleare e può rappresentare fino a tre soci, previa delega scritta.
2. La qualità di socio è personale e si perde per:
A) Morte;
B) Recesso, che diviene efficace con la ricezione, da parte del CDP, della relativa comunicazione;
C) Decadenza per mancato pagamento della quota sociale annuale, determinata dal Consiglio Direttivo Provinciale, entro il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno, salvo diverso termine fissato dalla Sede Centrale della LILT;
D) Esclusione, previa delibera del Consiglio Direttivo Provinciale, approvata a maggioranza assoluta dei componenti e con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato, qualora questi contravvenga gravemente agli obblighi contenuti nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arrechi danni materiali o morali di una certa gravità all’Associazione.
3. Avverso le decisioni del Consiglio Direttivo di decadenza o di esclusione, l’interessato può proporre ricorso all’Assemblea entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
TITOLO TERZO
Organi dell’Associazione
Articolo 7
1. Sono organi dell’Associazione Provinciale:
A) l’Assemblea dei Soci
B) il Consiglio Direttivo Provinciale (CDP)
C) il Presidente Provinciale
D) l’Organo di Revisione o Controllo contabile di cui agli articoli 30 e 31 del Codice per il Terzo Settore.
2. A garanzia della democraticità della struttura dell’Associazione, tutte le cariche sono elettive e sono esercitate gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
Articolo 8
1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti da almeno 3 (tre) mesi. Si applicano gli articoli 2372 e 2373 del Codice Civile in quanto compatibili.
2. Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo Provinciale o dell’Organo di Controllo, conferendo ad esso apposita delega scritta corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del delegante.
3. Ciascun socio non può avere più di 3 (tre) deleghe.
4. L’Assemblea provinciale ordinaria:
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
B) approva il bilancio consuntivo dell’anno precedente;
C) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
D) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
E) dà mandato al Consiglio Direttivo per l’esclusione degli associati, nel caso previsto dall’articolo 5, comma 8, del presente atto;
F) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
5. L’Assemblea Provinciale Straordinaria:
a) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
b) delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
c) Delibera lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio;
D) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
Articolo 9
1. L’Assemblea Ordinaria dei Soci si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.
2. L’Assemblea è convocata dal Presidente Provinciale tramite invito affisso nei locali dell’Associazione Provinciale, pubblicazione sul sito web o sul notiziario dell’Associazione oppure su uno o più organi di stampa a diffusione provinciale ovvero comunicato con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo (PEC, mail, sms, ecc.), almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione, salvo maggior termine previsto in caso di elezione degli organi sociali.
3. Nell’avviso di convocazione deve essere riportato il luogo dove si terrà l’assemblea, la data e l’ora, nonché l’ordine del giorno degli argomenti su cui è chiamata a deliberare l’assemblea dei soci.
4. L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente Provinciale quando ne abbiano fatto richiesta scritta e motivata l’Organo di Revisione o Controllo contabile oppure almeno il 5% (cinque per cento) dei soci.
5. Qualora il Presidente Provinciale non provveda alla convocazione entro 15 (quindici) giorni, vi provvede l’Organo di Revisione o Controllo contabile stesso quando questo ne abbia fatto richiesta.
Articolo 10
1. L’Assemblea Provinciale ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; In caso di mancanza di almeno la metà più uno degli aventi diritto, l’Assemblea sarà convocata in seconda convocazione, dopo almeno 24 (ventiquattro) ore. In seconda convocazione, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
2. Nelle assemblee convocate per l’elezione degli organi sociali, la seconda convocazione si intende automaticamente fissata per la stessa ora del giorno successivo e l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. L’Assemblea delibera a maggioranza dei votanti.
3. Per l’Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per l’Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell’Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto.
4. L’Assemblea Provinciale, tanto ordinaria quanto straordinaria, può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che:
A) sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
B) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
C) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
Articolo 11
1. L’Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del CDP e in caso di sua assenza o di suo impedimento dal Vice Presidente, e in caso di assenza o di impedimento anche di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano di età.
2. Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario e, qualora lo ritenga necessario, anche due scrutatori.
3. Compete al Presidente dirigere il dibattito assembleare e indicare il sistema di votazione.
4. Delle riunioni dell’Assemblea viene redatto, a cura del Segretario, apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario, tenuto in consegna dal Segretario medesimo che ne cura l’inserimento nel libro delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea.
Articolo 12
1. I componenti del CDP e dell’Organo di Controllo sono eletti dall’Assemblea dei soci.
2. Un Regolamento esecutivo deliberato dal CDP, sulla base di uno schema tipo, formalizzato dalla Sede Centrale della LILT, da adottarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza degli Organi Sezionali, stabilisce procedure e modalità delle operazioni elettorali prevedendo altresì, l’incompatibilità per i coniugi, i parenti o gli affini entro il secondo grado di ricoprire contestualmente cariche sociali.
3. Le elezioni sono indette dal CDP uscente almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del mandato.
4. E’ data facoltà presentare una o più liste elettorali.
5. L’Associazione Provinciale nella costituzione dei propri organi sociali favorisce l’attuazione del principio di pari opportunità tra uomini e donne.
6. In prima applicazione del presente Statuto, le elezioni del CDP LILT vengono indette dalla sede Centrale che ne stabilirà tempi e modalità.
Articolo 13
1. L’Associazione Provinciale è amministrata dal CDP, il cui Presidente è il rappresentante legale. Il CDP è composto da un numero variabile da cinque a undici componenti, rispettandone la componente di genere secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Il CDP uscente motiva e determina, nell’occasione dell’adozione del Regolamento esecutivo di cui all’articolo 12 comma 2, il numero dei membri del consesso.
2. Possono essere eletti componenti del CDP i soci iscritti da almeno tre mesi dalla data delle elezioni.
3. I componenti del CDP durano in carica cinque anni e sono rieleggibili per due mandati.
4. Possono partecipare alle sedute del CDP, con voto consultivo, i soci che abbiano esercitato, senza demerito, il mandato di Presidente della Sezione di Gorizia per almeno due mandati. Partecipano altresì alle riunioni consiliari, sempre con voto consultivo, il Direttore Sanitario degli Ambulatori dell’Associazione, se questo esiste, nonché un rappresentante delle Delegazioni Comunali.
5. Le delegazioni comunali espressione diretta di capillare vitalità dell’Associazione Provinciale nell’ambito del proprio territorio, sono costituite a richiesta dei singoli cittadini e previo motivato parere del CDP. Esse sono in ogni caso prive di qualsivoglia autonomia rispetto all’Associazione provinciale.
Articolo 14
1. Il CDP è convocato in seduta ordinaria almeno due volte l’anno e, in seduta straordinaria ogni volta che il Presidente Provinciale o la maggioranza del Consiglio lo ritenga opportuno e qualora richiesto da norme speciali o da leggi nazionali o regionali per deliberare su specifici argomenti.
2. Il CDP è convocato dal Presidente e in caso di sua assenza o di suo impedimento dal Vice Presidente mediante avviso scritto, inviato almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione e contenente luogo, giorno e ora della riunione e l’ordine del giorno, consegnato a mano o inviato per posta raccomandata, o posta elettronica certificata o qualsiasi altro mezzo idoneo e legalmente valido ad attestare l’avvenuta ricezione.
3. In caso di urgenza, la convocazione può essere ridotta a tre giorni.
4. La presenza di tutti i Consiglieri sana qualsiasi irregolarità formale della convocazione, purché siano stati fissati gli argomenti da trattare.
5. Il CDP è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
6. Salvo diverse normative nazionali o regionali, in caso di parità di voti, quando i presenti e votanti siano in numero pari prevale il voto del Presidente Provinciale.
7. Il CDP è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.
8. In caso di assenza o di impedimento di entrambi il CDP è presieduto dal Consigliere più anziano di età.
9. Di ciascuna riunione viene redatto un verbale sul PC dell’Associazione, dopo la firma del Presidente della riunione e del verbalizzante sarà inserito nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni del CDP.
Articolo 15
1. Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere, il CDP provvede alla sostituzione nominando tra i non eletti il più votato della lista elettorale vincente.
2. Se la maggioranza dei componenti eletti del CDP cessa dalla carica, si dovrà procedere al rinnovo dell’intero organo, dando relativa comunicazione alla Sede Centrale della LILT.
Articolo 16
1. Il CDP è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi statutari.
2. A tal fine:
a) attua le finalità istituzionali adeguandosi agli atti di indirizzo del CDN della LILT, riguardo la finalità di cui all’ articolo 2 dello Statuto Nazionale e provvede alla raccolta dei fondi e all’iscrizione dei Soci;
b) assume iniziative in raccordo con le indicazioni espresse dal CDN nell’ambito della propria competenza territoriale in conformità degli scopi previsti dell’articolo 2 dello Statuto nazionale;
c) redige annualmente il bilancio di esercizio, previo parere dell’Organo di Controllo;
d) adotta il regolamento elettorale redatto dalla Sede Centrale della LILT;
e) elegge il Presidente Provinciale e il Vice Presidente, a maggioranza di voto e a scrutinio segreto;
f) Delibera in merito all’ammissione a socio, nonché sulla decadenza e sull’esclusione dei soci;
G) Fissa l’ammontare della tessera associativa annuale;
H) compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto ad altri organi sociali.
3. Il Consiglio Direttivo può conferire deleghe di funzioni da attribuire al Presidente o ad altri singoli consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo Provinciale, su proposta del Presidente, può delegare ad uno o più membri, determinati poteri per singole operazioni, nei limiti individuati con propria deliberazione.
5. Il Presidente e gli altri componenti del CDP, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro elezione, devono richiederne l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità previste dall’articolo 26 comma 6 del Codice del Terzo Settore. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
6. Il CDP può avvalersi, a titolo gratuito, della figura del Segretario dell’Associazione Provinciale, quale organo tecnico dell’Ente preposto alla gestione delle attività amministrative, ivi compresa la funzione di segretario del CDP, per l’esecuzione degli atti deliberativi secondo le disposizioni dello stesso organo e del Presidente;
7. Al Segretario dell’Associazione compete, inoltre, la tenuta e conservazione degli atti, la funzione di segreteria in seno alle commissioni o gruppi di lavoro eventualmente posti in essere dal CDP.
8. Il Presidente Provinciale invia alla Sede Centrale, in costanza del rapporto associativo e perché ne abbia doverosa conoscenza, il bilancio d’esercizio redatto dal CDP e approvato dall’assemblea per la relativa valutazione in base alle indicazioni del CDN, in coerenza rispetto ai programmi
nazionali ed ai fini istituzionali della LILT, con conseguente presa d’atto. Eventuali difformità riscontrate in sede di valutazione dovranno essere sanate, pena la revoca del riconoscimento LILT, entro il termine stabilito nella formale contestazione.
In via prioritaria il Presidente è tenuto, secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore, a trasmettere il bilancio agli uffici del registro unico nazionale secondo le forme e modalità previste in relazione alla capacità economica e contabile del conto stesso.
9. In caso di necessità o urgenza, il solo Presidente ha facoltà di prendere decisioni di competenza del CDP, salvo ratifica da parte dello stesso CDP alla prima riunione da convocarsi entro i successivi 30 (trenta) giorni, pena la decadenza del provvedimento assunto.
Tale facoltà non è esercitabile per deliberazioni riguardanti il bilancio d’esercizio e la sottoscrizione di atti d’obbligo o spese superiori ad Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero).
Articolo 17
1. L’Associazione è dotata dell’Organo di Controllo, al quale si applica l’articolo 2399 del Codice Civile.
L’Organo viene scelto, così come stabilito dall’articolo 30 comma 5 del richiamato Codice del Terzo Settore, tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397 del Codice Civile.
All’Organo, in seno al quale almeno un componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro, si affida anche l’esercizio del controllo contabile dell’Associazione, svolgendo compiti e funzioni di cui al richiamato articolo 30 del Codice per il Terzo Settore.
2. L’Organo dura in carica per lo stesso periodo del CDP.
Articolo 18
1. Presso ogni Regione si procede alla costituzione di un Coordinamento Regionale delle Associazioni Provinciali, al fine di promuovere iniziative di comune interesse regionale – in coerenza con i compiti e gli scopi istituzionali della LILT – e di assicurare lo svolgimento di un’attività di collegamento con la Sede Centrale riguardante lo stato di attuazione locale di tali azioni, degli atti di indirizzo emanati dal CDN e dei programmi nazionali. I Presidenti delle Associazioni Provinciali individuano tra gli iscritti alle medesime Associazioni, entro 60 (sessanta) giorni dalla loro elezione, una terna di candidati a Coordinatore Regionale da sottoporre alla nomina del CDN. La carica di Coordinatore
Regionale è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate.
Ai fini della maggiore efficienza e tempestività nella realizzazione di programmi nazionali il Coordinatore Regionale può rappresentare al CDN richieste di contributo finanziario per le Associazioni Provinciali di riferimento.
Parimenti il Coordinatore Regionale può rappresentare analoghe richieste di contributi finanziari per progetti promossi dalle singole Associazioni Provinciali.
Richieste di finanziamento al CDN possono essere presentate da più coordinamenti Regionali per la promozione di specifici progetti a valenza interregionale.
2. Il Coordinatore Regionale ha sede presso l’Associazione Provinciale di appartenenza del Coordinatore.
3. Il Coordinatore resta in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.
4. Con atto di indirizzo adottato dal CDN sono disciplinate le modalità di organizzazione e funzionamento dei Coordinamenti Regionali.
TITOLO QUARTO
Patrimonio – Gestione finanziaria
Articolo 19
1. L’Associazione Provinciale provvede agli scopi statutari:
a) con le rendite del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare da utilizzare per lo svolgimento esclusivo degli scopi istitutivi e finalizzato al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
b) con le quote sociali versate dai soci;
c) con i proventi delle proprie attività nonché di quelli della Sede Centrale LILT per contributi e partecipazione a campagne nazionali;
d) con oblazioni di Enti Pubblici e privati, lasciti testamentari, nonché rimborsi derivanti da contributi di organismi locali e convenzioni territoriali e con eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali.
Articolo 20
1. L’Associazione ha patrimonio proprio, distinto da quello della LILT Nazionale, ed opera in completa autonomia contabile, amministrativa e gestionale, rispondendo con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti i rapporti ad essa instaurati. E’ inibita all’Associazione la distribuzione anche in modo indiretto di avanzi di gestione o utili, fondi e riserve comunque denominate ai sensi della normativa vigente. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Versa alla Sede Centrale il contributo annuale relativo al numero dei soci iscritti, come determinato dal CDN.
3. Atteso che il CDN della LILT indica eventuali criteri di contribuzione alle attività ed alle iniziative delle singole associazioni provinciali, l’Associazione Provinciale partecipa in rapporto ai propri mezzi a programmi di rilevanza Nazionale e Regionale, secondo modalità e criteri riassunti dalla Sede Centrale.
Articolo 21
1. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.
2. Ogni anno, il Consiglio Direttivo dell’Associazione Provinciale predispone il bilancio di esercizio redatto secondo le Linee Guida approvate con decreto ministeriale ai sensi del Codice del Terzo Settore che documenta, tra l’altro, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.
Il bilancio di esercizio deve essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno, inviato alla LILT Nazionale e depositato, entro il 30 giugno di ogni anno, presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. L’Associazione è tenuta, al ricorrere delle condizioni, a depositare presso il Registro unico nazionale per il Terzo Settore e pubblicare presso il proprio sito internet il bilancio sociale nei termini previsti dall’articolo 14 del Codice per il Terzo Settore.
TITOLO QUINTO
Decadenza degli Organi Sezionali
Articolo 22
1. Lo scioglimento dell’Associazione per qualunque causa è deliberato dall’Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nella medesima seduta l’Assemblea nomina uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri.
2. L’attivo residuale patrimoniale dell’Associazione, esaurita la liquidazione, e secondo quanto disposto dall’Assemblea, sarà devoluto ad altra Associazione LILT che sia Ente del Terzo Settore, previa indicazione del CDN e parere positivo dell’ufficio di cui all’articolo 45 del Codice del Terzo Settore e salva altra e diversa destinazione imposta dalla legge.
TITOLO SESTO
Norme sulla trasparenza, transitorie e finali
Articolo 23
1. Tutte le attività dell’Associazione Provinciale devono avvenire nel segno della massima trasparenza.
2. L’Associazione Provinciale è tenuta presso la sede amministrativa a tenere aggiornato l’albo nel quale affiggere, gli avvisi della vita associativa.
3. I Bilanci Preventivo e Consuntivo sono inseriti e pubblicati sul proprio sito internet.
4. L’Associazione Provinciale, inoltre, rende noti anche gli eventuali emolumenti, compensi e corrispettivi a qualsiasi titolo erogati a componenti degli Organi associativi e operatori dell’Associazione Provinciale.
Articolo 24
1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore, con particolare riferimento al Codice del Terzo Settore (D.LGS. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esso non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.